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D.Lvo 02/02/2007 n. 22b) l'organismo notificato deve offrire garanzie di autonomia, di mancanza di conflitto di interesse nella sua partecipazione proprietaria e direzionale da qualunque soggetto fabbricante, fornitore installatore od utilizzatore di strumenti di misura che possano influenzare il loro giudizio o i risultati della valutazione della conformità da essi effettuata. La retribuzione dell'organismo, del suo direttore e del personale coinvolto non può essere correlata al numero dei compiti di valutazione di conformità ed ai loro risultati; c) le valutazioni della conformità sono effettuate con il più elevato grado di integrità professionale e competenza tecnica in campo metrologico. L'organismo può subappaltare compiti specifici solo previa verifica che il subcontraente soddisfi i requisiti prescritti dal presente provvedimento. L'organismo deve conservare a disposizione del Ministero dello sviluppo economico i documenti attestanti la valutazione del subcontraente e che documentino le attività svolte da quest'ultimo ai sensi del presente decreto; d) l'organismo deve disporre del personale e degli impianti necessari ai compiti tecnici e amministrativi connessi alla valutazione della conformità. L'organismo, inoltre, deve essere in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità per cui è stato notificato, ferma restando la possibilità che i medesimi compiti siano realizzati dall'organismo per conto e sotto la responsabilità dello stesso; e) l'imparzialità dell'organismo, del direttore e del personale deve essere garantita. L'organismo notificato deve prefissare il compenso, forfetario e omnicomprensivo, per le procedure di valutazione di conformità indipendentemente dai risultati e dai compiti svolti; f) l'organismo, non pubblico, deve contrarre un'assicurazione per la responsabilità civile; g) il direttore e il personale dell'organismo sono obbligati a rispettare il segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni ottenute nel corso dell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi del presente decreto, eccetto che nei confronti del Ministero dello sviluppo economico che li ha designati. 3. Gli organismi designati di cui al presente articolo sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione europea, unitamente ai numeri d'identificazione attribuiti dalla stessa Commissione a tali organismi, al tipo o ai tipi di strumenti di misura per cui ciascun organismo è stato notificato e, se del caso, alla classe di accuratezza a cui appartiene lo strumento, all'intervallo di misura, alla tecnologia di misura e ad ogni altra caratteristica dello strumento che limiti la portata della notifica. Art. 10 - Modalità di richiesta di notifica 1. Gli organismi interessati alla notifica agli altri Stati membri e alla Commissione inoltrano le richieste di designazione secondo le modalità riportate nell'allegato II al presente decreto. Art. 11 - Vigilanza sugli organismi 1. Il Ministero dello sviluppo economico: a) verifica il possesso dei requisiti degli organismi di cui all'articolo 9; b) procede a controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali è stato notificato anche per mezzo di organismi pubblici specificamente autorizzati; c) ritira la notifica qualora constati che l'organismo in questione non risponde più ai requisiti prescritti. Il ritiro della notifica è disposto con provvedimento motivato del Ministero dello sviluppo economico. Art. 12 - Norme armonizzate e documenti normativi 1. Sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I ed agli allegati da MI-001 a MI-010, gli strumenti di misura che rispettano le norme tecniche europee armonizzate ad essi relative i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicato il riferimento alle norme sopra indicate o alle eventuali norme tecniche nazionali equivalenti. 2. Sono ritenuti altresì conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati da MI-001 a MI-010, gli strumenti di misura che rispettano le parti corrispondenti dei documenti normativi e degli elenchi adottati e individuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/22/CE. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicato il riferimento ai documenti normativi di cui al presente comma. 3. Qualora uno strumento di misura rispetti solo in parte gli elementi delle norme o dei documenti normativi di cui ai commi 1 e 2, è ritenuto conforme ai soli requisiti essenziali corrispondenti. 4. Il fabbricante può utilizzare qualsiasi soluzione tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici da MI-001 a MI010 e può avvalersi della presunzione di conformità di cui ai commi 1, 2 e 3, previa corretta applicazione delle norme tecniche e documenti normativi di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Le pertinenti prove menzionate all'articolo 8, comma 3, lettera i), sono soddisfatte se il corrispondente programma di prova è stato svolto conformemente ai documenti di cui al presente articolo e se i risultati delle prove garantiscono la conformità ai requisiti essenziali. Art. 13 - Marcature 1. La marcatura CE di cui all'articolo 5 è costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico riportato alla sezione I, lettera B), punto d), dell'allegato della decisione 93/465/CEE. La marcatura CE non può essere di altezza inferiore a 5 mm. 2. La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo è uguale all'altezza della marcatura CE. La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura CE. 3. Qualora ciò sia previsto dalla procedura di valutazione della conformità, il numero d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'articolo 9 segue immediatamente la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare. 4. Qualora uno strumento di misura consti di un insieme di dispositivi, che non siano sottounità, che funzionano in modo congiunto, le marcature sono apposte sul dispositivo principale dello strumento in questione. 5. Qualora uno strumento di misura sia di dimensioni troppo ridotte o sia troppo sensibile per poter recare la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, tali marcature sono apposte sull'eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento richiesti dalla direttiva 2004/22/CE. 6. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono indelebili. Il numero d'identificazione dell'organismo notificato è applicato in modo indelebile e non può essere rimosso senza essere distrutto. Tutte le marcature sono chiaramente visibili o facilmente accessibili. Art. 14 - Vigilanza sul mercato 1. I soggetti individuati con successivo decreto ministeriale, diversi da quelli di cui all'articolo 9, svolgono attività di vigilanza sul mercato. 2. Il Ministero dello sviluppo economico è l'autorità competente per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e con la Commissione europea. Art. 15 - Norma di rinvio 1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'articolo 9 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. 2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 47, comma 4, della predetta legge 6 febbraio 1996 n. 52, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Art. 16 - Clausola di salvaguardia 1. Il Ministero dello sviluppo economico può vietare o limitare l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di uno strumento di misura di uno specifico modello, munito della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, qualora non soddisfino i requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche di cui al presente decreto, anche se correttamente installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante, ed adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato. Art. 17- Marcature apposte indebitamente 1. Fatto salvo l'articolo 16, qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare siano state apposte indebitamente, assegna al fabbricante o al suo mandatario un termine per rendere lo strumento indebitamente marcato conforme alle disposizioni del presente decreto relative alla marcatura CE e alla marcatura metrologica supplementare, ordinando di porre termine all'infrazione alle condizioni imposte dallo stesso Ministero. 2. Qualora la non conformità di cui al comma 1 persista, il Ministero adotta, sentito il Comitato centrale metrico, tutti i provvedimenti necessari per limitare o vietare la commercializzazione dello strumento in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato, ovvero vietare o limitare la sua utilizzazione ulteriore secondo quanto previsto all'articolo 16. Art. 18 - Cooperazione amministrativa 1. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori: a) gli elenchi delle attestazioni di conformità rilasciati, nonchè le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse; gli attestati di esame CE del tipo o del progetto, compresi gli allegati rilasciati dagli organismi notificati ed i supplementi, le modifiche ed i ritiri relativi agli attestati già rilasciati; b) le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate dagli organismi notificati ed informazioni sui sistemi di qualità rifiutati o ritirati. 2. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione degli organismi da esso notificati tutte le informazioni necessarie relative agli attestati e alle approvazioni dei sistemi di qualità. Art. 19 - Aggiornamento e controlli successivi 1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico. 2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio. Art. 20 - Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o mette in servizio strumenti di misura utilizzati per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, di cui agli allegati da MI-001 a MI-010, privi della idonea marcatura CE è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 1500 euro per ciascuno strumento commercializzato e messo in servizio. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli organismi notificati che consentono l'applicazione delle marcature di cui all'articolo 13 a strumenti di misura non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo sono sottoposti alla medesima sanzione di cui al comma 1. 3. I rapporti sulle violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Art. 21 - Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti: a) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 857, che recepisce la direttiva 71/318/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas; b) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982 n. 736, che recepisce la direttiva 71/319/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua; |
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